Abbiamo già trattato questo tema:
cito:
fonte:
G.U. Serie Generale , n. 4 del 07 gennaio 2022 (DL 07 gennaio 2022, n.1)
Noi consigliamo, nel caso siate persone SANE con 50 anni di età o di età maggiore, di
aspettare le comunicazioni ufficiali degli enti coinvolti dal decreto. Nella eventuale comunicazione vi saranno i tempi ed i modi di ricorrere in GIUDIZIO. Quindi saranno i tribunali a decidere se la decretazione di urgenza sta rispettando la Costituzione, i diritti fondamentali della persona, le sentenze del tribunale di Norimberga.
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In ipotesi che vogliate una guida di maggiore dettaglio a come applicare RESISTENZA alle violazioni delle garanzie Costituzionali e ai diritti fondamentali della persona consigliamo la seguente guida redatta dalla ASSOCIAZIONE COMILVA:
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AGGIORNAMENTO 3 FEBBRAIO 2022:
Vogliamo ora sottoporre alla Vs gentile attenzione 2 nuove fonti:
1° fonte:
Avvocato Camilla Signorini:
Obbligo vaccinale e multa? Ecco come evitarla
ATTENZIONE: il legittimo impedimento può essere uno qualsiasi tanto a voi interessa arrivare al giudice di pace e far passare il tempo necessario (fino a giugno) quando l’obbligo cessa.
VI INTERESSA SOLO ARRIVARE AL GIUDICE DI PACE e rimanere in attesa, tempo in cui NESSUNO può obbligarvi a farvi il vaccino, sospendervi o multarvi.
E se perdete davanti al giudici di pace……l’illecito non sussiste più perchè si arriverà OLTRE giugno e l’obbligo non è più in vigore.
Link:
https://t.me/c/1527500454/4477
il video sulla piattaforma rumble:
https://rumble.com/vty14i-come-opporsi-alla-multa-da-100-euro-prevista-dal-governo-draghi-.html
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2° fonte:
Avvocato Fusillo:
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Commento (ing. Tufano):
- Dunque il primo passo è una lettera della “agenzia delle entrate” che ci informerà che dalla loro consultazione del nostro fascicolo sanitario non siamo vaccinati e abbiamo più di 50 anni.
- Come ci ricorda l’avvocato Fusillo possiamo entrare con spid nel nostro fascicolo sanitario e togliere l’autorizzazione a chiunque di accedervi. In sede di giudizio anche l’accesso della agenzia delle entrate potrà essere contestata.
- Come ci ricorda l’avvocato Signorini, però, vi sono 2 modi di opporsi:
- produrre una “esenzione”
- produrre un “oggettivo impedimento”: ciò genera una vertenza con la ASL che dovrà pronunciarsi sulla valutazione del “oggettivo impedimento”.
- In caso di conferma dell’oggettivo impedimento (da parte della ASL) la comunicazione dovrà essere inoltrata alla agenzia delle entrate.
- In caso di non conferma dell’oggettivo impedimento (da parte della ASL) l’avvocato consiglia comunque di non pagare la multa che arriverà, e vi dovete opporre alla agenzia delle entrate in riferimento alla vertenza con la ASL. E quindi dovete comunicare alla agenzia delle entrate che siete in una vertenza con la ASL. La multa va quindi contestata in opposizione di fronte al “GIUDICE DI PACE”. Secondo l’avvocato Signorini servirà più di un anno per avere il giudizio del GIUDICE DI PACE e quindi la normativa, nel frattempo potrebbe cambiare, oppure pagherete la multa.
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Il mio consiglio (Ing. Tufano):
è quello di “non accampare pretesti infondati”, ma chiedere al Vs medico di riferimento di ordinare la esecuzione di “analisi del sangue” per verificare lo status dei vostri anticorpi relativi al sistema immunitario. La interpretazione delle analisi del sangue potrebbe mostrare -nel caso ottimo- che avete già sviluppato immunità naturale, e quindi è CONTROINDICATO subire il farmaco sperimentale che darebbe origine alla sindrome ADE. (Si noti che il livello medio è un dato generico e non certo di come reagirebbe il Vs organismo alla produzione della proteina spike presente nel farmaco sperimentale detto impropriamente “vaccino”).
In caso che non abbiate gli anticorpi relativi al covid già diagnosticati ritenuti sufficienti -in media- a sviluppare ADE .. la non idealità della diagnosi può essere opposta come condizione di non idoneità in base al “vostro giudizio personale” (libertà di cura art. 32 della Costituzione), e quindi non come “oggettivo impedimento”, ma come diritto di esenzione in base alla compatibilità tra il vostro organismo e ciò che si vorrebbe proporre in modo coatto facendo pressione tramite una multa.
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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cito:
Effetti collaterali del vaccino contro il Covid: la sindrome ADE
ADE è l’acronimo di Antibody Dependent Enhancement e si verifica quando la vaccinazione invece di proteggere intensifica i sintomi del Covid-Sars2
fonte:
https://www.napolitoday.it/benessere/salute/effetti-collaterali-vaccino-covid.html
I vaccini attualmente in uso producono anticorpi neutralizzanti perché impediscono al virus di penetrare nelle cellule e quindi proteggono il paziente dalla malattia.
La sindrome da ADE
Quando la produzione di anticorpi è eccessiva si corre il rischio della produzione di anticorpi non neutralizzanti ma di anticorpi che permettono anche al virus di penetrare nelle cellule. Può verificarsi di assistere al cosiddetto fenomeno di ADE (Antibody Dependent Enhancement) per cui il risultato è che la vaccinazione per la presenza di questi anticorpi potrebbe peggiorare la situazione intensificando la patologia.
Un dato è sicuro e cioè che questi vaccini inducono la produzione di quantità indeterminate della proteina Spike, a differenza dei vaccini convenzionali, che prevedono la somministrazione diretta di una quantità infinitesima del microorganismo o del suo frammento.
La tipizzazione linfocitaria
La probabilità diagnostica della correlazione vaccino/sindrome di ADE si è resa evidente quando alla nostra osservazione abbiamo costatato che un paziente alla terza dose del vaccino Pfizer ha presentato una quantità di anticorpi anti-Covid 19 di 9460 rispetto alle due dosi precedenti che avevano un titolo anticorpale di 200.
Questo dato ci ha spinto a valutare tramite la tipizzazione linfocitaria lo stato immunitario ed è venuto fuori che il paziente aveva un alto rischio di un probabile ADE, infatti abbiamo trovato una marcata riduzione dei linfociti Helper con inversione del rapporto CD4 CD8, aumento dei linfociti B (CD19) che com’è noto sono espressione della produzione anticorpale generale, e, di notevole importanza, anche un marcato aumento dell’attivazione linfocitaria mediante la quantizzazione della quota del CD8 attivato.
I rimedi
Da qui la necessità, in presenza di un aumento eccessivo di anticorpi, di programmare uno studio dell’attività immunitaria tramite la tipizzazione linfocitaria onde evitare effetti più dannosi. Quindi si spiega pienamente quando l’EMA (European Medicines Agency) suggeriva la ricerca di un vaccino ideale, un vaccino che dovrebbe avere un’ elevata immunogenicità e una capacità consolidata di indurre risposte immunitarie efficaci.
In conclusione l’ADE è un pericolo da tenere sempre presente e mai sottovalutare.
Esperti da tutto il mondo a Napoli
Queste ed altre riflessioni saranno poste nel Convegno internazionale in programma a Napoli il 28 e 29 ottobre 2021, organizzato dalla Fondazione Mediterraneo, dalla Konrad Adenauer Foundation e dal Forum de l’Académie Politique. Saranno presenti tra i partecipanti politici e scienziati provenienti da tutto il mondo sul tema “Mondializzazione e pandemia: i timori e le sfide per gli Stati”. L’evento si svolge presso il Museo della Pace – MAMT in Via Depretis, Napoli.
A cura di
Prof. Corrado Perricone Ematologo e già responsabile del Centro di Immunoematologia dell’AORN Santobono Pausilipon, già componente del Consiglio Superiore della Sanità;
Dott. Fabio Perricone – Medicina Clinica e Sperimentale.
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AGGIORNAMENTO 4 FEBBRAIO 2022, ore 10.36
Sono usciti documenti riservati di Pfizer in cui si ammette il rischio di sviluppare la sindrome patologica ADE per coloro che assumono il farmaco sperimentale detto impropriamente vaccino:
fonte (mio articolo che rinvia a fonti originali):
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AGGIORNAMENTO 15 FEBBRAIO 2022, ORE 00.40
“IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE”:
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AVV. CORRIAS E SCIFO: INCREDIBILE!!! E’ POSSIBILE RIFIUTARE IL SIERO PER OBIEZIONE DI COSCIENZA!!!
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Il green PASS vìola l’articolo 36 della Costituzione:
Il green pass tocca il diritto alla retribuzione, la cui finalità ci dice l’artrticolo 36 Costituzione è quella di “garantire un’esistenza libera e dignitosa”. Le chiedo: è libera e dignitosa la vita di chi si deve vaccinare per lavorare e arrivare a fine mese?
Prof. Alessandro Mangia
fonte:
Articolo 36 della Costituzione italiana
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi
fonte art. 36:
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-36
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AGGIORNAMENTO 5 APRILE 2022, ORE 22.17
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AGGIORNAMENTO 17 APRILE 2020, ORE 15.19:
Sul tema multa da 100 euro interviene la associazione
Comicost.it
Comitato delle Libertà Costituzionali – Statuto:
cito:
Viene costituito il “COMICOST” comitato per le difese delle libertà costituzionali, avente lo scopo di vigilare sulla corretta applicazione della Costituzione da parte del Governo Italiano e di ciascun organo che lo compone, da parte del Parlamento Italiano e di ciascun organo che lo compone, da Parte del Presidente della Repubblica e di qualsiasi Organo Istituzionale avente poteri di disposizione della Legge e di Amministrazione della Legge e della Giustizia.
continua:
https://blog.comicost.it/?p=1952
il video sulle istruzioni di come rispondere alle comunciazioni sulla multa:
https://blog.comicost.it/?p=3530
il comunicato:
CONSIGLI PER GLI OVER 50 – AVVISO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Comunicato n. 57 del 12 Aprile 2022 –
COMUNICATO N.57 del 12 Aprile 2022
CONSIGLI PER GLI OVER 50 – AVVISO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Cari Tesserati e Cari Over 50,
come ormai tutti sanno gli ultracinquantenni stanno ricevendo questa famigerata COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ex art. 4-sexies del DL 44/2021 convertito in Legge n.76/2021.
Si tratta quindi di un atto previsto dalla Legge, benché evidentemente illegittima, che conferisce poteri a destra e a manca senza alcun fondamento Costituzionalmente previsto.
Ma non solo, nella comunicazione il Ministero della Salute dichiara espressamente che le sanzioni pecuniarie sono previste “nei confronti dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2”.
Tale affermazione è falsa in quanto, come tutti gli studi degli ultimi mesi (Lancet e gli stessi bugiardini) e la realtà quotidiana hanno dimostrato, il cosiddetto vaccino cura la malattia Covid-19 e non previene alcun contagio – anzi NON IMMUNIZZA – per esplicita ammissione persino delle case produttrici.
Pertanto la prima azione da fare è quella di denunciare il Ministro della Salute e chiunque ponga mano ai fatti-reato per falso ideologico ed anche per tentata estorsione.
Comicost aveva già predisposto una diffida per gli Over 50 indirizzata al Ministero della Salute e all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni e ha messo a disposizione dei Tesserati, oltre al Modulo per redigere la denuncia, un’istanza di annullamento in Autotutela da inviare al Ministero della Salute, all’Asl e all’Agenzia delle Entrate, nonché una lettera di contestazione in riscontro ai soggetti sopra menzionati ed ai responsabili del procedimento amministrativo, i quali verranno edotti del fatto che sono complici del reato denunciato.
Teniamo però a precisare che tali formalità non sono indispensabili e che ognuno dovrebbe agire secondo coscienza in quanto sostanzialmente è prevedibile che in ogni caso, indipendentemente dalla reazione dell’interessato, le sanzioni verranno applicate nelle modalità previste dall’art. 4-sexies del DL 44/21.
Va però detto che, entro 180 giorni dall’accertamento congiunto da parte dell’ASL e dell’Agenzia delle Entrate ed in assenza di eventuali esenzioni, verrà notificato un “Avviso di Addebito” e che all’interessato verrà intimato di pagare la sanzione entro sessanta giorni.
Avverso tale obbligo potrà essere proposta opposizione al Giudice di Pace – anche senza avvocato – nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’Avviso di Addebito.
Sarà nostra cura predisporre, per i tesserati, lo schema base per il ricorso al GdP quando ve ne sarà l’esigenza. I costi saranno certamente superiori alla sanzione in caso di assistenza legale.
E’ importante sapere che in caso di mancato pagamento della sanzione l’Avviso di Addebito avrà valore di “Titolo Esecutivo” e che pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà procedere all’azione di recupero mediante le procedure standard, pignoramento presso terzi, fermo amministrativo etc.
Ribadiamo però il concetto per. Cui tale procedura, benché prevista da una norma, sia palesemente illegittima, ricattatoria ed estorsiva.
Rimane da valutare se sia o no il caso di pagare la sanzione. Ricordiamo che una volta pagata la sanzione non si può ricorrere per farla dichiarare illegittima, ma si potrà in ogni caso portare avanti l’azione penale. E ricordiamo altresì che l’obbligo vaccinale per gli over 50 vige fino al 15 giugno 2022.
IL PRESIDENTE