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link: https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/medicinal_accelerating-clinical-trials-eu_en.pdf
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L’articolo 28 del Regolamento 536/2014, intitolato “Disposizioni generali”, al paragrafo 1 dispone: “… La conduzione di una sperimentazione clinica è consentita esclusivamente se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
h) i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica…”.
Hai fatto bene, Paolo, a sollecitare quella esplicitazione sull’*indibito condizionamento*. Tuttavia, come è noto esistono direttive della UE per cui non si dovrebbe discriminare persone che liberamente hanno deciso di NON vaccinarsi. Eppure il governo italiano introduce (con il DL 07 gennaio 2022, n.1) un obbligo vaccinale basato sul raggiungimento dei 50 anni di età e altre restrizioni anche a chi ha meno di 50 anni di età. Dunque la legge va “misurata” sulla sua reale applicazione.