Vorrei presentare, IN BREVE, per coloro che amano la storia, se vi sono precedenti -legislativi- nella impostazione di limitare le libertà Costituzionali nella Storia d’Italia, e citare le fonti per maggiori approfondimenti.
IN BREVE: i Costituzionalisti nei lavori di preparazione della nostra Costituzione, non previdero lo “stato di eccezione”, eccettuata la dichiarazione di guerra, nel qual caso -ugualmente- sebbene sia previsto “il Consiglio Supremo di Difesa” che è un organismo presieduto dal presidente della repubblica, “I PIENI POTERI” rimangono al PARLAMENTO ITALIANO.
Infatti, in base art. 1 della Costituzione:
Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
fonte:
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=1
Dire che la sovranità è al POPOLO, significa che la delega del popolo al PARLAMENTO, comporta che il PARLAMENTO non può essere tenuto fuori dalla formazione delle leggi e dalla ratifica delle decretazione di urgenza.
Da dove nasce -allora- la forma “giuridica” dello “stato di emergenza”?
Come si può leggere nella stessa gazzetta ufficiale su cui è presentato il dpcm, decreto presidente del consiglio dei ministri, la fonte normativa è il seguente:
Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile
02 gennaio 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018
Entrata in vigore del provvedimento 6 febbraio 2018
fonte del “codice protezione civile”:
Viceversa il testo del dpcm 31 gennaio 2020 del presidente Conte è al link seguente a pagina 7:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/01/26/sg/pdf
Nell’introduzione al codice della protezione civile sono citati gli articoli:
Articolo 76
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [cfr. art. 72 c. 4] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].
Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
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Commento:
Si sta quindi delegando al presidente del consiglio dei ministri una azione di eccezione all’iter normale della decretazione di urgenza -in ambito di protezione civile- che è INVECE firmata -la decretazione di legge quando non è emergenziale, ma solo urgente- dal presidente della Repubblica.
Una DELEGA (art. 76) al presidente del consiglio solo nel caso di eccezione. Si ribadisce, con l’articolo 87 che la delega verte a rendere attuative le direttive alla protezione civile, e chiarendo -in anticipo- l’arco di tempo di tale delega, la motivazione, mentre ciò deve essere fatto come atto amministrativo/attuativo senza rivestire una esautorazione di interpellare il PARLAMENTO che rimane in carica, anche in tempo di GUERRA, a favorire la formazione delle leggi e del dibattito tra le forze politiche, che potrebbero trovare una maggioranza anche diversa di quella che da la fiducia al GOVERNO, a meno che il governo non ponga la fiducia su un particolare disegno di legge.
Molti Costituzionalisti hanno eccepito che lo stato di emergenza sia divenuto in Italia dal 31 gennaio 2020, uno stato di eccezione.
“STATO DI ECCEZIONE” nel senso di stato estraneo alla democrazia e avocazione ad una persona della SOVRANITA’ che dovrebbe essere del PARLAMENTO.
Al fine di fornire approfondimenti su tale materia cito per chi vorrà leggere due riferimenti:
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1° riferimento di studio:
Lo “stato d’eccezione” dell’ordinamento giuridico italiano
di Arturo Raffaele Covella
5 maggio 2020
link:
https://www.diritto.it/lo-stato-deccezione-dellordinamento-giuridico-italiano/#_ftn1
Dal link precedente:
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cit on
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Una condizione(*) che rende vero quanto sosteneva Carl Schmitt con la famosa espressione “Sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione”[3]. Durante un’emergenza l’ordinamento si ritrae, il sistema democratico fa un passo indietro e lascia spazio al sovrano, al governatore, all’uomo solo al potere.
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La personalizzazione si traduce anche in una marginalizzazione degli organi collegiali (aggiungerei democratici) ed in primis del Parlamento. In generale tutti gli organi collegiali hanno perso la voce, come sottolinea appunto Michele Ainis il quale evidenzia come a Milano non ci sia più una Giunta regionale ma esista solo il Governatore. Lo stesso accade nelle altre Regioni e nei tanti Comuni che costituiscono l’ossatura democratica del nostro Paese.
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cit off
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2° riferimento di studio:
Secondo me la dichiarazione di stato d’emergenza ha bruciato il Codice della Protezione Civile ed ha cosparso le sue ceneri sul capo di tutti i cittadini italiani usando il primo DPCM del 23-2/2020… ed è per questo che non tornano i conti con la Costituzione. In questo mondo nessun corpo della Protezione Civile si era mai permesso di negare assistenza e soccorso alle prime popolazioni colpite da una calamità ma al 31 gennaio 2020 è nato un precedente storico. Al 31 gennaio 2020, a Roma c’erano 18 turisti cinesi che la Polizia aveva internato in un penitenziario sanitario chiamato “Spallanzani” e la Protezione Civile avrebbe dovuto liberare questi carcerati trasformandoli in quarantenati bisognosi di assistenza domiciliare. I primi interventi urgenti della Protezione Civile ed i primi soldi del Fondo delle emergenze dovevano essere usati per liberare i 18 carcerati cinesi dal luogo in cui li aveva internati la Polizia così da trasformarli in quarantenati a cui spettava l’aiuto che la Protezione Civile ha sempre garantito alle prime popolazioni colpite da una calamità. Calpestando i diritti umani dei primi quarantenati della pandemia, la Protezione Civile ha calpestato i diritti umani di tutti i quarantenati della pandemia. Nel lockdown, i quarantenati erano ancora dei carcerati che a differenza dei 18 turisti cinesi dovevano rischiare il contagio per andare a fare la spesa. Tra le pesti medioevali e la pandemia di Covid. non c’è alcuna differenza perché tutta la differenza deve essere fatta con la Protezione Civile che assiste a domicilio quarantenati e contagiati. Fintanto che la Scienza non potrà fare la differenza con le pandemie sconfiggendo un’epidemia prima che si diffonda tutto il mondo, la differenza deve essere fatta con la Protezione Civile … ma questo non lo sanno coloro che al 31 gennaio 2020 hanno bruciato il Codice della Protezione Civile e tutto ciò che ha permesso di formularlo, cioè, Costituzione, Codice Civile, Codice Penale e leggi civili internazionali.
Ciò che NON è stato compreso è il fatto che la abilitazione di dare direttive alla Protezione Civile ha un valore di circolari agli organi deputati e non l’instaurazione di uno “stato di eccezione” vedere l’articolo seguente sul blog attuale “DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 (storia dello stato di emergenza all’interno dello stato di “eccezione” nell’ordinamento giuridico italiano)” link: https://6viola.wordpress.com/2020/05/14/delibera-del-consiglio-dei-ministri-31-gennaio-2020-storia-dello-stato-di-emergenza-allinterno-dello-stato-di-eccezione-nellordinamento-giuridico-italiano/