FONTE:
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Art 12
A capo di ogni Istituto è un preside che ne ha il governo con il Collegio dei professori.
I presidi sono scelti dal Ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne.
I presidi sono distribuiti in due ruoli: appartengono al II ruolo i presidi di ginnasio isolato o di scuola complementare; tutti gli altri presidi appartengono al I ruolo.
E’ consentito il passaggio dall’uno all’altro ruolo secondo le norme che saranno dettate dal regolamento.
I presidi possono, su domanda o d’autorità, essere restituiti nel ruolo d’insegnanti al quale appartenevano all’atto della nomina a presidi.
Art. 27
Le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal preside, che sceglierà, tenendo conto, anzitutto, del servizio militare in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie.
Roma 6 Maggio 1923
Firmato
Vittorio Emanuele, Mussolini, De Stefani, Gentile